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Startup innovative, agevolazione fiscale anche per i finanziamenti Safe: i chiarimenti dell’Agenzia EntrateMartedì 14/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia Entrate analizza il trattamento fiscale dei contratti Safe utilizzati per raccogliere capitali nelle startup innovative e chiarisce il momento in cui può maturare la detrazione Irpef prevista per gli investimenti agevolati. Safe e startup innovative: il dubbio sulla detrazione fiscaleCon la Risposta n. 137 dell’8 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità di applicare la detrazione Irpef del 65% prevista dall’articolo 29-bis del Dl n. 179/2012 agli investimenti effettuati tramite contratti Simple Agreement for Future Equity (Safe). Il caso esaminato riguarda una startup innovativa intenzionata a raccogliere risorse finanziarie attraverso accordi Safe, strumenti con cui l’investitore versa una somma alla società ottenendo il diritto a ricevere quote o azioni in un momento successivo, al verificarsi di determinati eventi, come un aumento di capitale o l’ingresso di nuovi investitori. A differenza di un finanziamento tradizionale, il Safe non prevede interessi né un obbligo di restituzione delle somme versate: l’investitore assume quindi il rischio economico dell’operazione, partecipando indirettamente al percorso di crescita della startup. La società istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se tali contratti potessero essere considerati investimenti “in convertendo” e quindi rientrare tra quelli agevolabili ai fini della detrazione prevista per gli investimenti nelle startup innovative in regime de minimis. La detrazione scatta al momento del versamento delle sommeL’Agenzia Entrate ha accolto la soluzione prospettata dalla startup, riconoscendo che i contratti Safe descritti possono essere qualificati come "investimenti in convertendo". Secondo l’Amministrazione, infatti, le somme versate dall’investitore entrano immediatamente nel patrimonio della società e comportano l’assunzione del rischio economico dell’attività imprenditoriale, mentre l’assegnazione delle partecipazioni sociali viene semplicemente rinviata a un momento successivo. Il chiarimento più rilevante riguarda il momento di maturazione del beneficio fiscale: alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 193/2024, la detrazione Irpef del 65% spetta già a partire dal versamento delle somme alla startup e dalla loro iscrizione in una specifica riserva patrimoniale, senza attendere la successiva conversione del Safe in quote o azioni. L’Agenzia supera così la precedente impostazione secondo cui, per gli "investimenti in convertendo", il diritto all’agevolazione nasceva soltanto con l’effettiva conversione in capitale sociale. La detrazione resta quindi riconosciuta anche qualora il "trigger event" previsto dal contratto non si verifichi o la riserva venga successivamente utilizzata per la copertura delle perdite. Diversamente, il beneficio viene meno se, prima del periodo minimo di mantenimento richiesto dalla normativa, le somme investite vengono restituite all’investitore, direttamente o indirettamente. La risposta fornisce quindi un importante chiarimento operativo per startup innovative e investitori, confermando l’accesso all’incentivo fiscale anche per strumenti alternativi di raccolta del capitale come i contratti Safe. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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