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Riscossione, il MEF definisce i nuovi flussi informativi tra Agenzia Entrate-Riscossione ed enti creditoriVenerdì 08/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Decreto del 29 aprile introduce le nuove modalità telematiche di trasmissione dei dati relativi ai carichi affidati e alle riscossioni effettuate, in attuazione della riforma della riscossione prevista dal D.lgs. n. 110/2024. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 29 aprile 2026 di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha definito le modalità operative con cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori i flussi informativi relativi allo stato delle procedure di riscossione e agli incassi effettuati. Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 110/2024, nell’ambito della riforma della riscossione. Trasmissione mensile dei dati agli enti creditoriIl Decreto prevede che, entro la fine di ogni mese l'’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetta telematicamente agli enti creditori tutte le informazioni riguardanti:
L’obiettivo è garantire un aggiornamento costante e strutturato delle informazioni relative ai carichi affidati all’agente della riscossione. Evidenza separata per i carichi esclusi dal discarico automaticoTra i dati contenuti nei flussi informativi dovranno essere evidenziate separatamente le quote affidate dal 1° gennaio 2025 temporaneamente escluse dal discarico automatico. Si tratta, in particolare, dei carichi per i quali risultano in corso:
Rientrano inoltre tra le esclusioni i carichi per i quali sia stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, nel quinquennio successivo all’affidamento. Le modalità tecniche di trasmissione dei flussi, riportate nell’allegato 1 al Decreto, saranno pubblicate sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nell’area dedicata ai “Servizi agli Enti”. Entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto sarà inoltre reso disponibile un documento tecnico contenente i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati, il dettaglio dei controlli di congruità ed i relativi codici errore. Il documento potrà essere aggiornato in presenza di specifiche esigenze operative o tecniche, con pubblicazione tempestiva delle eventuali modifiche. Regime transitorioLa trasmissione dei nuovi flussi informativi partirà dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del Decreto. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dal Decreto del 22 ottobre 1999. Fonte: https://www.finanze.gov.it |
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