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CPB 2026-2027, dalla Circolare 8/E chiarimenti anche sul consolidato fiscale

Venerdì 09/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e chiarimenti sulle principali questioni applicative, anche in vista delle adesioni al CPB 2026-2027.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, dedicata al Concordato preventivo biennale (CPB), insieme a un’appendice (Allegato 1) che raccoglie una serie di risposte a quesiti formulati dalla stampa specializzata e da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.
La circolare tiene conto delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 148/2026 (Decreto Omnibus) e aggiorna il quadro dei chiarimenti sul CPB, istituto introdotto dal Dlgs n. 13/2024 per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

L’Allegato 1 alla circolare svolge una funzione prevalentemente ricognitiva: raccoglie infatti risposte già fornite dall’Agenzia in precedenti documenti di prassi o pubblicate sul sito istituzionale. I chiarimenti vengono riproposti con gli aggiornamenti relativi ai periodi d’imposta e tenendo conto delle modifiche normative intervenute, comprese quelle riguardanti le proposte di CPB per il biennio 2026-2027.

Società in consolidato fiscale: possibile l’accesso al CPB



Tra le casistiche particolari segnalate nel documento viene chiesto se le società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale possano accedere al CPB.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto che disciplina il CPB non prevede alcuna causa di esclusione per i soggetti che hanno aderito al regime del consolidato fiscale nazionale in qualità di consolidanti o consolidate.

La partecipazione al consolidato fiscale, pertanto, non impedisce alla società di accedere al Concordato preventivo biennale, indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’ambito del consolidato.

L’Agenzia precisa inoltre che, per quanto riguarda l’opzione prevista dall’articolo 20-bis del decreto CPB, questa deve essere esercitata su base individuale dalla società, consolidata o consolidante, che aderisce alla proposta concordataria. Sarà quindi la singola società che ha aderito al CPB a essere tenuta al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva.

Per effetto dell’esercizio di tale opzione, ciascuna società, consolidante o consolidata, che ha aderito al CPB trasferisce alla fiscal unit, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all’articolo 118 del TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la parte eccedente, al netto delle eventuali rettifiche previste dall’articolo 16 del decreto CPB. Resta fermo il rispetto del limite di 2.000 euro previsto dal comma 4 dello stesso articolo 16.
Le perdite fiscali della fiscal unit e quelle trasferite dalle società del consolidato che non hanno aderito al CPB possono essere utilizzate per compensare i redditi derivanti dall’adesione al concordato, nel rispetto dello stesso limite.

Maggiori dettagli nell'Allegato 1 alla Circolare.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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